Fideiussione e legge antitrust alla luce dell’Ordinanza della Corte di Cassazione – sez. 1 Num. 29810 del 2017

Maurizio Cari

Abstract


Oggi trattiamo di alcune peculiarità di tipo “formale” relative al negozio fideiussorio.  Questo contratto   assume un nomen iuris che fa tremare i polsi di chi lo sigla , in quanto esprime la volontà di garantire proprie o altrui obbligazioni producente nell’ipotesi in cui il debitore garantito non adempia esattamente a tutte le obbligazioni assunte nel relativo contratto, e nel caso di escussione della stessa , effetti patrimoniali di rilevante entità . La fideiussione com’è noto può essere riferita a negozi giuridici di diversa natura quali: forniture di beni, servizi , di finanziamento ed altri .

Il nostro Codice Civile nell’ art. 1936 lo definisce così - collocandolo nel Libro IV dedicato alle Obbligazioni – titolo III –dedicato ai singoli contratti -:

“È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. 

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”

Ma non è l’esegesi civilistica oggetto della trattazione che in questo articolo si discute, bensì ci si avventura nel test di giuridicità del contratto fideiussorio rispetto alla normativa antitrust, compendiata nella Legge 10 Ottobre 1990, N. 287...


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