La proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ed il ruolo del Tribunale alla luce del Codice della crisi di insolvenza e della L. 159 del 2020

Roberto Tofani

Abstract


Una prima forma di "transazione fiscale" è stata introdotta nell'ordinamento con il
D.L. n. 138 del 2002, art. 3, c omma 3. Si trattava di una previsione normativa limitata,
riferendosi la stessa solo ai tributi erariali iscritti a ruolo ed il cui modulo attuativo
aveva quale presupposto sostanziale l'accertamento della sua convenienza rispetto alla
riscossione coattiva quando nel corso della procedura esecutiva fosse emersa
l’insolvenza del debitore o questi fosse risultato assoggettato a procedure concorsuali.
Tale accertamento era demandato al direttore dell'agenzia fiscale, previi pareri
obbligatori di determinati or gani consultivi. Questa prima forma di transazione fiscale, più specificamente denominata in dottrina e nella prassi come "transazione sui ruoli"
più specificamente denominata in dottrina e nella prassi come "transazione sui ruoli" poteva essere attuata dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, per i soli tributi iscritti a poteva essere attuata dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, per i soli tributi iscritti a ruolo ed il cui geruolo ed il cui gettito era di esclusiva spettanza dello Statottito era di esclusiva spettanza dello Stato


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